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15 Gen 2025, Mer

Fondi, ordinanza prevenzione rischio incendi boschivi.

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha emanato nella giornata di oggi, GiovedΓ¬ 11 Giugno, l’Ordinanza nΒ°40 con cui si applicano le misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolositΓ , ovvero dal 15 Giugno al 30 Settembre 2020.

L’Ordinanza recepisce le vigenti disposizioni legislative nonchΓ© la Campagna Antincendio Boschivo 2020, emanata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con la quale vengono individuati i tempi di svolgimento e le raccomandazioni per un piΓΉ efficace contrasto agli incendi.

Il provvedimento a firma del Vice Sindaco dispone nel periodo individuato una serie di divieti, poichΓ© la presenza di vegetazione incolta, con la stagione estiva e le elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi di aree del territorio comunale e che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi provoca gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, oltre a rappresentare un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumitΓ .

Per il periodo specificato Γ¨ quindi indispensabile predisporre opportuni divieti e prescrizioni riguardanti le situazioni, le attivitΓ  e le zone di rischio esistenti sul territorio, in particolare considerando che il dare fuoco alle stoppie e agli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere una delle principali cause di diffusione degli incendi.

Con l’Ordinanza si dispone il divieto tassativo di: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercire attivitΓ  pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonchΓ© altri articoli pirotecnici; fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilitΓ  non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivitΓ  agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati; lasciare nei boschi o nei loro pressi rifiuti al di fuori dei contenitori preposti; abbruciare stoppie e altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale, poichΓ© tale azione puΓ² essere eseguita solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando Carabinieri – Forestali, Stazione competente per giurisdizione; accendere senza preventiva autorizzazione fuochi per qualsivoglia finalitΓ  (ripulire di erbe e arbusti, barbecue, fuochi di bivacco e di campeggi temporanei, etc.).

L’Ordinanza contempla inoltre disposizioni per gli enti di gestione di infrastrutture e servizi, le attivitΓ  ad alto rischio esplosivo, i fuochi pirotecnici e le fiamme libere, gli obblighi di realizzazione delle fasce protettive (di almeno 5 metri nei campi a coltura e nei terreni situati sia nelle aree urbane che periferiche), i divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali e della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione (con l’obbligo di realizzare fasce protettive di almeno 10 metri lungo tutto il perimetro del fondo).

Sono altresì previste prescrizioni generali e attività di prevenzione per aree boscate, attività turistiche e ricettive, aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti e per quanto riguarda la distanza della vegetazione dai fabbricati.

Gli Organi di Polizia vigileranno sulla stretta osservanza dell’Ordinanza. Le violazioni prevedono sanzioni penali e sanzioni amministrative fino a 500 Euro.

Tutti i cittadini sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di rischio alle seguenti AutoritΓ  competenti:

  • Sala Operativa di Protezione Civile Regione Lazio – 803.555;
  • Carabinieri – Forestali – 1515;
  • Vigili del Fuoco – 115;
  • Numero unico di Emergenze – 112;
  • Servizio Sanitario di Emergenza – 118;
  • Tenenza Carabinieri Fondi – 0771.502020;
  • Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale Fondi – 0771.531512;
  • XXII ComunitΓ  Montana – 0771.589159;
  • Polizia Locale di Fondi – 0771.51681;
  • Falchi Pronto Intervento Volontariato della Protezione Civile – 0771.511029;
  • Associazione Protezione Civile CittΓ  di Fondi – 331.8638000.

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