Raf103e5

Dal 1976 incredibilmente vera

Fondi, ordinanza sindacale per la prevenzione incendi.

Si rende noto alla cittadinanza che il 31 Maggio u.s. è stata pubblicata l’ordinanza sindacale n°16 di dichiarazione del periodo di massimo rischio di incendio boschivo dal 15 Giugno al 30 Settembre 2018.
L’ordinanza recepisce le vigenti disposizioni legislative nonché la nota della Prefettura di Latina sugli incendi boschivi per l’estate 2018 del 17 Aprile u.s., la Campagna Antincendio Boschivo emanata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile il 24 Aprile u.s. e il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile.
Il provvedimento dispone nel periodo individuato il divieto di: compiere azioni che possono arrecare pericolo di incendio nelle zone boscate e in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascolivi o incolti; depositare e accendere rifiuti di qualsiasi natura, bruciare stoppie e altri residui di lavorazione; fumare nei boschi; gettare dai finestrini degli autoveicoli cicche di sigarette ancora accese; lasciare nei boschi o nei loro pressi rifiuti al di fuori dei contenitori preposti; abbruciare stoppie e altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale, in ottemperanza all’art.38 comma 1 della  L.R. 2/05/1995, n.17 (tale azione può essere eseguita solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando del Corpo Forestale dello Stato – Stazione competente per giurisdizione); accendere senza preventiva autorizzazione fuochi per qualsivoglia finalità (puliture di erbe e arbusti, barbecue, fuochi di bivacco e di campeggi temporanei, etc.).
Precisando che nel periodo di massima pericolosità per il rischio di incendi boschivi le Autorità Forestali possono disporre, motivatamente, la sospensione o il rinvio delle operazioni di abbruciamento, l’ordinanza impone ai proprietari e ai possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti, agrari nonché di boschi, prati e pascoli di adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. A tal fine è prescritta la ripulitura e l’allontanamento dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) delle aree boschive, pascolive, agrarie e/o incolte confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri dal confine delle strade medesime. Gli inosservanti saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero a causa della loro negligenza e inosservanza delle disposizioni di legge. E’ inoltre prescritta la ripulitura e l’allontanamento della vegetazione erbacea e/o arbustiva dei fronti stradali e delle cunette.
Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza dei suddetti obblighi e divieti comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Nel rammentare che l’incendio boschivo, sia esso doloso o colposo, è un reato e come tale è perseguito penalmente, si avverte che tutti i cittadini sono tenuti a segnalare alle Autorità competenti le situazioni di rischio e di illegalità.  

Updated: Giugno 4, 2018 — 3:39 pm
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