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Fondi, ordinanza prevenzione rischio incendi boschivi.

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha emanato nella giornata di oggi, Giovedì 11 Giugno, l’Ordinanza n°40 con cui si applicano le misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità, ovvero dal 15 Giugno al 30 Settembre 2020.

L’Ordinanza recepisce le vigenti disposizioni legislative nonché la Campagna Antincendio Boschivo 2020, emanata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con la quale vengono individuati i tempi di svolgimento e le raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi.

Il provvedimento a firma del Vice Sindaco dispone nel periodo individuato una serie di divieti, poiché la presenza di vegetazione incolta, con la stagione estiva e le elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi di aree del territorio comunale e che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi provoca gravi e ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, oltre a rappresentare un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità.

Per il periodo specificato è quindi indispensabile predisporre opportuni divieti e prescrizioni riguardanti le situazioni, le attività e le zone di rischio esistenti sul territorio, in particolare considerando che il dare fuoco alle stoppie e agli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere una delle principali cause di diffusione degli incendi.

Con l’Ordinanza si dispone il divieto tassativo di: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati; lasciare nei boschi o nei loro pressi rifiuti al di fuori dei contenitori preposti; abbruciare stoppie e altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale, poiché tale azione può essere eseguita solo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando Carabinieri – Forestali, Stazione competente per giurisdizione; accendere senza preventiva autorizzazione fuochi per qualsivoglia finalità (ripulire di erbe e arbusti, barbecue, fuochi di bivacco e di campeggi temporanei, etc.).

L’Ordinanza contempla inoltre disposizioni per gli enti di gestione di infrastrutture e servizi, le attività ad alto rischio esplosivo, i fuochi pirotecnici e le fiamme libere, gli obblighi di realizzazione delle fasce protettive (di almeno 5 metri nei campi a coltura e nei terreni situati sia nelle aree urbane che periferiche), i divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali e della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione (con l’obbligo di realizzare fasce protettive di almeno 10 metri lungo tutto il perimetro del fondo).

Sono altresì previste prescrizioni generali e attività di prevenzione per aree boscate, attività turistiche e ricettive, aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti e per quanto riguarda la distanza della vegetazione dai fabbricati.

Gli Organi di Polizia vigileranno sulla stretta osservanza dell’Ordinanza. Le violazioni prevedono sanzioni penali e sanzioni amministrative fino a 500 Euro.

Tutti i cittadini sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di rischio alle seguenti Autorità competenti:

  • Sala Operativa di Protezione Civile Regione Lazio – 803.555;
  • Carabinieri – Forestali – 1515;
  • Vigili del Fuoco – 115;
  • Numero unico di Emergenze – 112;
  • Servizio Sanitario di Emergenza – 118;
  • Tenenza Carabinieri Fondi – 0771.502020;
  • Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale Fondi – 0771.531512;
  • XXII Comunità Montana – 0771.589159;
  • Polizia Locale di Fondi – 0771.51681;
  • Falchi Pronto Intervento Volontariato della Protezione Civile – 0771.511029;
  • Associazione Protezione Civile Città di Fondi – 331.8638000.
Updated: Giugno 11, 2020 — 12:58 pm
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